News
06 settembre 2010
Il richiamo, operato da una parte processuale, al doveroso rispetto del diritto alla privacy non può legittimare la violazione del diritto di difesa sancito all’art. 24 della Costituzione. Tale diritto, infatti, inviolabile in ogni stato e grado del giudizio, non può incontrare, nel suo esercizio, ostacoli ed impedimenti nell’accertamento della verità dei fatti a fronte di gravi addebiti suscettibili di determinare la perdita di altri diritti fondamentali, quali il diritto al posto di lavoro.
03 settembre 2010
Il Garante ha, di recente, espresso parere favorevole sullo schema di un decreto interministeriale recante l'individuazione delle modalità tecniche ed operative per la comunicazione a terzi, da parte del vettore aereo, delle informazioni relative alle persone trasportate, ma ha specificato che il sistema di trasmissione dei dati deve essere in grado di prevedere ed assicurare idonee misure di sicurezza.
01 settembre 2010
Il datore di lavoro può controllare l’effettivo adempimento dell’attività lavorativa dei propri dipendenti e, se necessario, verificare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro agli stessi dati in dotazione ma, nell’esercizio di tale prerogativa, deve rispettare, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 11, comma 1, del Codice della privacy.
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Dettaglio news
lunedì 8 marzo 2010

Garante: no alla conservazione illimitata dei dati di traffico tlc e web

Il Garante per la protezione dei dati personali, congiuntamente alle altre autorità per la protezione dei dati nei Paesi membri dell'Unione europea, riunite sotto l'egida del Gruppo di lavoro "Articolo 29", ha avviato una procedura di verifica volta ad accertare l’osservanza, da parte dei gestori telefonici e degli internet provider, degli obblighi fissati dalla normativa nazionale in materia di conservazione dei dati di traffico.
All’esito di tali accertamenti l’Authority ha emanato tre distinti provvedimenti con i quali ha vietato a tre società che operano nei settori internet e telefonia (Tiscali Italia S.p.A., PosteMobile S.p.A., NGI S.p.A.) l’uso dei dati trattati in modo illecito e ne ha ordinato la cancellazione. Tra le violazioni contestate, le più gravi riguardano i tempi di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, superiori a quanto consentito dalla normativa, nonché la conservazione di informazioni sui siti visitati dagli utenti.
I dati che permettono di monitorare il traffico telefonico ed internet, come data, ora, durata delle chiamate e degli accessi alla rete, infatti, anche se non riguardano direttamente il contenuto di una comunicazione, sono comunque in grado di rivelare gusti, opinioni e abitudini degli utenti, pertanto, il loro trattamento da parte dei gestori di telefonia, richiede particolari cautele. Quanto, invece, ai tempi di conservazione, è emerso, in particolare in un caso, che i dati di traffico telefonico risalivano addirittura al mese di marzo del 1999 e quelli di traffico telematico a giugno del 2007.
Il Garante, quindi, stante la gravità delle violazioni riscontrate, ha vietato, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) e d) del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) alle società suddette l’ulteriore trattamento, in qualsiasi forma e grado di dettaglio, dei dati personali relativi ai siti web visitati dagli utenti. L’Autorità ha, altresì, ordinato la cancellazione dei dati di traffico telefonico e telematico conservati oltre i tempi previsti dalla normativa italiana per finalità di accertamento e repressione dei reati ( ex art. 132, comma 1, del codice della Privacy, ventiquattro mesi dalla data di comunicazione per i dati di traffico telefonico, dodici mesi, sempre dalla data di comunicazione, per i dati telematici).
Alla NGI S.p.A., inoltre, è stato prescritto, in particolare, di innalzare i livelli di sicurezza dei flussi informativi con l’autorità giudiziaria e di garantire in modo più adeguato la riservatezza delle informazioni: al posto del fax dovranno essere adottati sistemi di comunicazione sviluppati con protocolli di rete sicuri e strumenti di cifratura basati su firma digitale.