News
06 settembre 2010
Il richiamo, operato da una parte processuale, al doveroso rispetto del diritto alla privacy non può legittimare la violazione del diritto di difesa sancito all’art. 24 della Costituzione. Tale diritto, infatti, inviolabile in ogni stato e grado del giudizio, non può incontrare, nel suo esercizio, ostacoli ed impedimenti nell’accertamento della verità dei fatti a fronte di gravi addebiti suscettibili di determinare la perdita di altri diritti fondamentali, quali il diritto al posto di lavoro.
03 settembre 2010
Il Garante ha, di recente, espresso parere favorevole sullo schema di un decreto interministeriale recante l'individuazione delle modalità tecniche ed operative per la comunicazione a terzi, da parte del vettore aereo, delle informazioni relative alle persone trasportate, ma ha specificato che il sistema di trasmissione dei dati deve essere in grado di prevedere ed assicurare idonee misure di sicurezza.
01 settembre 2010
Il datore di lavoro può controllare l’effettivo adempimento dell’attività lavorativa dei propri dipendenti e, se necessario, verificare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro agli stessi dati in dotazione ma, nell’esercizio di tale prerogativa, deve rispettare, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 11, comma 1, del Codice della privacy.
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Dettaglio news
mercoledì 10 marzo 2010

Riservatezza e accesso agli atti di gara

In tema di contratti pubblici è illegittima la limitazione alla sola visione degli atti, senza possibilità di estrarne copia, nei confronti di un soggetto che abbia interesse a conoscere la documentazione amministrativa  per tutelare in sede giurisdizionale i propri interessi. È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, sede di Bari, sezione 1, nella recentissima sentenza n. 678 del 25 febbraio 2010. Il Tar ha così accolto il ricorso proposto da una società per l’annullamento della nota con cui la Prefettura di Bari aveva consentito l’accesso agli atti riguardanti una gara per l’affidamento del servizio di gestione di un Centro di identificazione ed espulsione nella sola forma della visione negando invece alla ricorrente la possibilità di estrarne copia per ragioni di riservatezza ed esigenze di tutela del Know-how dell’impresa contro-interessata. Nel caso di specie, come noto, trova applicazione la disciplina prevista per l'accesso agli atti delle procedure di gara dall'art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), il cui primo comma rinvia alla più generale disciplina in materia di accesso ex artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90. Ricordano i giudici che il quinto comma del menzionato art. 13, a salvaguardia del diritto alla riservatezza delle imprese concorrenti, impone un divieto di accesso e di divulgazione assoluto a tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei soggetti privati coinvolti, attraverso l'esclusione dell'accesso alle "informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali". Nel caso concreto, però, l’impresa contro-interessata non aveva motivato e comprovato alcun interesse specifico ma si era limitata ad una breve e scarna opposizione scritta senza indicare specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale. Peraltro, si legge nella sentenza, “lo stesso art. 13 del Codice dei contratti pubblici stabilisce al sesto comma che è "comunque”consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di gara cui si riferisce l'istanza. Si tratta, secondo la giurisprudenza amministrativa, di una previsione che riafferma la prevalenza del cosiddetto accesso difensivo, già sancita in via generale dall'art. 24, settimo comma, della legge n. 241 del 1990”. Nessuna norma del nostro ordinamento, concludono i giudici, prevede che tale accesso difensivo,  previsto per specifici scopi di tutela in giudizio e prevalente sulle ragioni di riservatezza, segretezza tecnica o commerciale, possa subire limitazioni rispetto alla forma della sua esecuzione. Per tale ragione, dunque, secondo i Giudici non ha alcun senso limitare l’accesso difensivo della ricorrente alla sola forma della visione con l’esclusione della facoltà di estrarne copia: se sussistono i requisiti l’accesso deve poter essere completo. Si tratta senza dubbio di una decisione importante in un panorama nel quale, di frequente, lo strumento dell’accesso viene utilizzato più per scopi “spionistici” che per la tutela di un interesse d’impresa in un singolo appalto.




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