I pubblici ufficiali possono essere fotografati e filmati purché ciò non sia espressamente vietato dall'Autorità pubblica. L'uso delle immagini e delle riprese deve, in ogni caso, rispettare i limiti e le condizioni dettate dal D. Lgs. 196/2003. E’ il principio recentemente formulato dall’Ufficio del Garante per la Protezione dei dati personali rispondendo ad un quesito posto dal Ministero dell'Interno. Quest’ultimo, in particolare, aveva richiesto all’Authority chiarimenti in merito alla liceità dell'acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli effettuati dalla polizia stradale.
Il Garante ha, in primo luogo, ricordato come la nozione di “dato personale”, prevista dall’art. 4, comma 1 lett. b) del Codice, certamente ricomprenda anche le fotografie ed i filmati in quanto in grado di identificare, anche indirettamente, una persona fisica. La loro acquisizione e diffusione costituiscono, pertanto, un “trattamento di dati” ai quali si applica la disciplina prevista dal Codice della Privacy. In tale contesto l’Autorità ha precisato come, generalmente, le riprese o le fotografie che ritraggono persone in luoghi pubblici possono essere liberamente divulgate purché non siano lesive della dignità e del decoro della persona ovvero non vi sia una norma che espressamente lo vieti. Come si ricorderà, infatti, ad esempio nello svolgimento dell’attività giornalistica, diverse leggi, ben prima di quella sulla privacy, hanno imposto che alcune informazioni, come l’identità delle vittime di violenza sessuale, gli atti giudiziari coperti da segreto istruttorio, i nomi di persone malate di Hiv, nonché le generalità di minori coinvolti in procedimenti giudiziari, non devono proprio essere diffuse.
Il Garante ha, quindi, rilevato che, per quanto riguarda l’utilizzazione delle immagini, risulta sempre necessario prestare particolare attenzione alle condizioni e ai limiti posti dal Codice della Privacy a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete o loro utilizzo a fini di giustizia. E’ indispensabile, altresì, rispettare i principi fondamentali posti per un corretto trattamento delle informazioni: i dati personali devono essere trattati nel rispetto delle leggi, in maniera trasparente (per scopi determinati, espliciti e legittimi) e senza raggiri a danno dell’interessato. Sulla base del principio di pertinenza e di proporzionalità, inoltre, non devono essere trattati dati non necessari rispetto allo scopo che si persegue né per scopi diversi da quelli legittimamente effettuati.
L’Authority ha, infine, ricordato che resta impregiudicata in capo agli interessati la possibilità di tutelare, sia in Sede civile che penale, il proprio diritto alla riservatezza ricorrendo agli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento.