News
06 settembre 2010
Il richiamo, operato da una parte processuale, al doveroso rispetto del diritto alla privacy non può legittimare la violazione del diritto di difesa sancito all’art. 24 della Costituzione. Tale diritto, infatti, inviolabile in ogni stato e grado del giudizio, non può incontrare, nel suo esercizio, ostacoli ed impedimenti nell’accertamento della verità dei fatti a fronte di gravi addebiti suscettibili di determinare la perdita di altri diritti fondamentali, quali il diritto al posto di lavoro.
03 settembre 2010
Il Garante ha, di recente, espresso parere favorevole sullo schema di un decreto interministeriale recante l'individuazione delle modalità tecniche ed operative per la comunicazione a terzi, da parte del vettore aereo, delle informazioni relative alle persone trasportate, ma ha specificato che il sistema di trasmissione dei dati deve essere in grado di prevedere ed assicurare idonee misure di sicurezza.
01 settembre 2010
Il datore di lavoro può controllare l’effettivo adempimento dell’attività lavorativa dei propri dipendenti e, se necessario, verificare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro agli stessi dati in dotazione ma, nell’esercizio di tale prerogativa, deve rispettare, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 11, comma 1, del Codice della privacy.
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Dettaglio news
lunedì 1 marzo 2010

Privacy e propaganda elettorale: evitare gli abusi

Si avvicinano le elezioni ed è il caso di fare il punto sull’attuale situazione normativa e capire quando possiamo contestare una propaganda troppo invasiva della nostra sfera privata. Al riguardo, il Garante per la protezione dei dati personali, col provvedimento dell'11 febbraio 2010, ha ribadito i criteri che i candidati devono rispettare durante la campagna elettorale. L’Autorità Garante ha la buona abitudine di ricordare sempre alle forze politiche, nell’imminenza delle elezioni, le principali prescrizioni da osservare ed infatti, con un recente provvedimento “Misure in materia di propaganda elettorale - esonero dall'informativa” (11 febbraio 2010), ha confermato le regole già previste nel provvedimento generale datato 2005 e, in particolare, ha ricordato a tutti i partiti politici ed ai relativi candidati che è necessario seguire delle regole ben precise per poter correttamente utilizzare i dati personali dei cittadini soprattutto alla luce del sempre più diffuso impiego di nuovi mezzi di propaganda elettorale, come e-mail ed sms.
Le regole a cui i soggetti attivi della propaganda elettorale si devono attenere, nell’utilizzo dei dati dei cittadini, sono chiare e trovano il loro punto di forza nella volontà del singolo elettore di voler partecipare attivamente all’attività propagandistica e, quindi, nell’intenzione di voler essere contattati e ricevere materiale informativo. In particolare partiti, organismi politici e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali, sempre nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti. Non possono, invece, essere in alcun modo utilizzati, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, gli indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici, i dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante operazioni elettorali.
Dati utilizzabili solo previo consenso sono, infine, quelli raccolti attraverso particolari modalità di comunicazione elettronica, come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità. In questo provvedimento, il Garante ribadisce, dunque, ancora una volta un diritto fondamentale che spetta indistintamente a tutti i cittadini i cui dati personali siano fatti oggetto di trattamento: il diritto di informazione. Tutti devono essere preventivamente informati sull’utilizzo che si fa dei loro dati. Come precisato dall’Autorità, se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa va data al momento del primo contatto o all’atto della registrazione. Il provvedimento consente però una temporanea sospensione dell’obbligo di fornire l’informativa fino al 31 maggio 2010, ma solo nel caso in cui i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati” oppure “il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica”.