News
06 settembre 2010
Il richiamo, operato da una parte processuale, al doveroso rispetto del diritto alla privacy non può legittimare la violazione del diritto di difesa sancito all’art. 24 della Costituzione. Tale diritto, infatti, inviolabile in ogni stato e grado del giudizio, non può incontrare, nel suo esercizio, ostacoli ed impedimenti nell’accertamento della verità dei fatti a fronte di gravi addebiti suscettibili di determinare la perdita di altri diritti fondamentali, quali il diritto al posto di lavoro.
03 settembre 2010
Il Garante ha, di recente, espresso parere favorevole sullo schema di un decreto interministeriale recante l'individuazione delle modalità tecniche ed operative per la comunicazione a terzi, da parte del vettore aereo, delle informazioni relative alle persone trasportate, ma ha specificato che il sistema di trasmissione dei dati deve essere in grado di prevedere ed assicurare idonee misure di sicurezza.
01 settembre 2010
Il datore di lavoro può controllare l’effettivo adempimento dell’attività lavorativa dei propri dipendenti e, se necessario, verificare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro agli stessi dati in dotazione ma, nell’esercizio di tale prerogativa, deve rispettare, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 11, comma 1, del Codice della privacy.
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Dettaglio news
mercoledì 3 marzo 2010

Anche il Ministero interviene sul controllo a distanza

I sistemi di controllo in grado di effettuare registrazioni audio di chiamate in uscita ed in entrata possono essere installati da un’impresa di telecomunicazioni a determinate condizioni senza che sia necessario un accordo con le R.S.A. o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. È il parere espresso dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro con la nota di interpello 2/2010 (prot. n. 3827) in risposta ad un quesito posto da Confindustria. In particolare la richiesta concerneva l’applicabilità dell’art. 4 della l. 300/70 (c.d. Statuto dei lavoratori) nell’ipotesi in cui i suddetti sistemi di controllo, finalizzati al monitoraggio a campione della qualità dei servizi di telecomunicazione, siano caratterizzati dalla presenza di idonee misure di tutela della privacy dei lavoratori che non consentano l’individuazione né dell’operatore né del cliente coinvolto nella registrazione. Come noto, infatti, l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, dopo aver sancito al primo comma il divieto assoluto dell’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature  destinate allo scopo precipuo e diretto del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, stabilisce al secondo comma che gli impianti e le apparecchiature di controllo installate per esigenze organizzative/produttive o per garantire la sicurezza del lavoro,  ma dai quali possa conseguire un controllo indiretto, possono essere installati solo previo accordo con le R.S.A. dei lavoratori dell’unità produttiva interessata o, in difetto, con l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Nel caso di specie, secondo il Ministero, non ricorrerebbe l’applicazione della citata norma poiché il sistema di controllo previsto dalla società di telecomunicazione avrebbe adottato delle “importanti cautele” che non consentirebbero  di risalire all’identità del lavoratore quali la registrazione criptata delle voci di clienti e operatori, l’eliminazione dei primi secondi di conversazione con conseguente impossibilità di ascoltare il nome dell’operatore, il consentire l’accesso ai dati registrati solo ai soggetti debitamente autorizzati rispetto alle finalità di monitoraggio. Il sistema così descritto, dunque, non permetterebbe un controllo sull’attività dei dipendenti mancando il collegamento tra l’attività lavorativa svolta e l’uso dell’apparecchiatura. In virtù di tale principio lo stesso Ministero con un precedente interpello del 6 giugno 2006 (prot. n. 218) aveva escluso la possibilità di un controllo dell’attività del lavoratore "nel caso in cui vi sia un sistema in grado di registrare l’apparecchio chiamato ed il numero della postazione dalla quale è effettuata  la chiamata ma comunque sussista  una rotazione del personale che usufruisce della postazione stessa, così da impedire una diretta ed inequivocabile correlazione tra l’apparecchio dal quale sono effettuate le chiamate  ed il lavoratore”. A parere di chi scrive, però, affermare che nella casistica manchi sempre e comunque un collegamento tra l’attività lavorativa svolta e l’uso dell’apparecchiatura di controllo non pare completamente corretto. Nel caso oggetto di interpello (prot. n 3827), richiesto dalla Confindustria, come sopra meglio descritto, infatti, si ritiene che il sistema di controllo tutelerebbe adeguatamente la privacy dei lavoratori non consentendo di risalire all’identità dell’operatore eliminando, ad esempio, i primi secondi di conversazione dalla registrazione. Ma siamo davvero sicuri che il nome del dipendente non potrebbe essere pronunciato ulteriormente nel corso della telefonata ?




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