La Corte di Cassazione, con opposto orientamento rispetto ai giudici di merito, ha ribaltato l’esito della causa in favore del ricorrente, cristallizzando i seguenti specifici presupposti – nel caso di specie ritenuti inesistenti – affinchè possa ritenersi compresso il diritto all’oblio in favore del diritto di cronaca in caso di personaggio noto.
Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.
Il diritto all’oblio può subire una compressione a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, soltanto in presenza di specifici e determinati presupposti.
È quanto affermato con recente ordinanza dalla Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 6919/2018), a seguito del ricorso presentato da un noto cantante italiano, il quale conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la RAI, Radio Televisione Italiana S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto della messa in onda il 27 aprile 2005, da parte di una trasmissione di una delle tre reti nazionali, di un servizio che riproduceva un tentativo di intervista nei suoi confronti, fallito per esplicito rifiuto del cantante. Trattasi di episodio che accadde e fu registrato dalla troupe televisiva della trasmissione stessa ben 5 anni prima della messa in onda incriminata, ossia nel 2000 e, peraltro, già mandato in onda all’epoca dei fatti.